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L'Attestato di Prestazione Energetica (APE ex ACE)

L'”Attestato di prestazione energetica” o di “rendimento energetico dell’edificio” è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2005, un documento redatto sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo, avente la funzione di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge.

In parole povere nell’attestato di prestazione energetica (APE) sono riportati gli esiti delle attività svolte, le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’ immobile e del suo impianto di riscaldamento e raffrescamento, la valorizzazione degli interventi migliorativi ed il piano di rientro economico degli stessi. Di conseguenza, proprio grazie alla possibilità di confronto delle prestazioni energetiche di un edificio e grazie alle altre informazioni riportate sull’APE, si è in grado di compiere una scelta più consapevole al momento dell’acquisto o della locazione di un immobile. Per la realizzazione del certificato vengono presi in considerazione una serie di parametri al fine di definire il consumo teorico dell'edificio in condizioni standard calcolato per ogni mese dell'anno in modo da tener conto delle variazioni della temperatura esterna e del diverso tipo di irraggiamento solare. In particolare si pone l’attenzione su:

• L’ ubicazione geografica dell’edificio.

• I valori della trasmittanza termica (che misura la quantità di calore che nell'unità di tempo attraversa un elemento strutturale) di tutte le superfici che confinano con ambienti a temperatura diversa da quella standard interna presa come riferimento (ad es. pareti esterne, finestre, eventuali ponti termici dati da balconi, pilastri ecc..).

• Gli apporti di calore dovuti al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

• Gli apporti solari attraverso le superfici trasparenti.

• Le perdite di calore dovute agli scambi d’aria con l’esterno.

Aggiungendo poi il fabbisogno energetico relativo alla produzione di acqua calda sanitaria, in funzione della superficie dei locali, si ottengono valori di consumo caratteristici dell'edificio per mantenerlo nelle condizioni standard imposte. A questo punto si valutano i consumi, l'efficienza e gli apporti di tutti gli impianti quali, ad esempio:

generatori di calore,

pompe di calore,

• impianti di distribuzione,

• impianti di regolazione,

impianti solari fotovoltaici e termici.

L'elaborazione di tutti questi dati definisce la classe energetica di consumo dell'edificio (classi A+, A, B, C, D, E, F, G) e le sue emissioni di CO2 (gas serra). L'entrata in vigore dell’obbligo di certificazione è, a decorrere dal 1° luglio 2010, per le singole unità immobiliari, per contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati. La validità del certificato energetico è di 10 anni a partire dalla data di registrazione dello stesso nel catasto energetico ed a meno di significative modifiche rispetto ai parametri considerati nel documento.